Cosa prevede la nuova formulazione dell’articolo 19 sui compiti del preposto? Alcune situazioni di rischio immediato mortale o grave in cui il preposto deve Interrompere l’attività del lavoratore e il processo produttivo.
La nuova formulazione dell’articolo 19 sui compiti del preposto stabilisce la necessità di interrompere l’attività in determinati casi:
In pratica nel caso di comportamenti a rischio mantenuti dal sottoposto anche dopo che il preposto ha fornito le “indicazioni di sicurezza”, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore, impedendo che il comportamento a rischio continui per prevenire l’instaurarsi di prassi pericolose contrarie alle norme di sicurezza.
Nel caso di problemi al processo “deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro” e più in generale “ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza”, il preposto può (non deve, quindi è discrezionale) “interrompere temporaneamente l’attività”.Questa per alcuni esperti non rappresenta una vera novità in quanto già compresa nella formulazione precedente.
Anche se da un punto di vista giuridico non è una vera novità, è scritto in modo molto più chiaro rispetto alla formulazione precedente ed è più probabile che venga capito e attuato dai preposti che è quello che a noi interessa.Non c’è nessun riferimento normativo che indichi quali sono i casi in cui il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e quando può interrompere temporaneamente l’attività con un processo a rischio. Pertanto il preposto opera in un contesto di forte incertezza.
Secondo molti pareri degli addetti ai lavori ci sono delle situazioni di rischio immediato mortale o grave in cui il preposto deve Interrompere l’attività del lavoratore e il processo produttivo.
Queste situazioni sono le seguenti:
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