Parliamo delle novità del “ Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021.
I dispositivi di protezione individuale
Prima di tutto riprendiamo le parti testuali del protocollo condiviso relativamente al punto 6 sui dispositivi di protezione individuale:
E’ di particolare rilievo e di necessaria precisazione (frutto della revisione del 6 Aprile 2021) quanto stabilito in merito alle ‘mascherine chirurgiche’ e al loro uso in occasione di lavoro. Considerate DPI, ai sensi dell’art.74, co.1, del dlgs 81/08 s.m., e pertanto non assimilabili ad altre mascherine (di comunità, di stoffa, lavabili…), è previsto debbano essere indossate in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto. E in alternativa alle mascherine chirurgiche sono sempre ammessi e, quando valutata l’opportunità, anche preferibili, i dispositivi di protezione individuale di livello superiore (a partire da FFP2, FFP3…).
Viene quindi superato sia il riferimento al distanziamento di un metro sia il riferimento agli spazi comuni e si conferma che l’ uso della mascherina è previsto in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, siano essi al chiuso o all’aperto.
Le trasferte e il lavoro agile e da remoto
Sottolineiamo come “lavoro agile” abbia sostituito “smart work”) mentre oltre all’utilizzo del termine “ lavoro agile” è stata aggiunta anche l’indicazione del lavoro “da remoto”.
Riprendiamo dalla Nota di Confindustria le novità in merito alla modifica della regolamentazione delle trasferte.
Se il Protocollo del 14 marzo 2020 “prevedeva espressamente ed in modo inequivoco che ‘sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate’”, ora, superato il divieto, si prevede che ‘in merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione’. E viene così “superata formalmente ogni limitazione alle trasferte e viene richiamato il principio generale della ovvia considerazione del contesto pandemico nel programmare la trasferta”.
L’organizzazione aziendale
Riprendiamo, in conclusione, alcune parti testuali del punto 8 del protocollo condiviso del 6 aprile 2021.
Si indica che con riferimento a quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021, articoli 4 e 30, limitatamente al periodo dell’emergenza dovuta al COVID-19, “le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, come già indicato, “è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione”.
Inoltre “il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito, anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere individuate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, ovvero soluzioni analoghe. L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità degli orari”.
Infine, sempre confermando quanto già indicato nella precedente versione del protocollo condiviso, “è essenziale evitare aggregazioni sociali, anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette”.
Il 28 aprile la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro compie vent’anni. Istituita nel…
Un intervento sui criteri di scelta, requisiti di conformità e modalità di gestione degli APVR nelle attività a…
I programmi di sensibilizzazione e formazione su temi di sicurezza informatica vengono spesso assai poco apprezzati da dipendenti…
Sulla gestione della cybersecurity in azienda e la forte correlazione col fattore umano, talvolta erroneamente presa con leggerezza,…