Modalità operative per l’organizzazione delle verifiche” – relative all’obbligo “di possedere e di esibire” la certificazione verde COVID-19
Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 indica (comma 5, articolo 3) che i datori di lavoro “definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche” – relative all’obbligo “di possedere e di esibire” la certificazione verde COVID-19 – “anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi”.
Normativa, green pass e campo di applicazione
Il “Decreto green pass” ( decreto legge 127/2021) “rende obbligatorio il possesso di green pass a tutti i lavoratori, sia pubblici che privati”.
Il green pass, o Certificazione verde COVID-19, “è una certificazione emessa attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute che attesta una delle seguenti condizioni: l’avvenuta vaccinazione del cittadino contro il Covid-19, la guarigione da tale virus nei sei mesi precedenti o l’esito negativo dopo aver effettuato un test per la rilevazione di questo”.
Il Decreto “Green Pass” si applica a tutti i lavoratori.
Sono quindi compresi:
Sono, invece, esclusi “i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale in base ad idonea certificazione medica”.+
Compiti e responsabilità per la verifica del green pass
Le istruzioni operative per la verifica devono indicare che “la procedura deve essere trasmessa a tutto il personale operativo interessato, previa avvenuta formazione di cui è responsabile il Datore di Lavoro anche nel tramite di suoi incaricati”. E scopo del documento è definire le “modalità di controllo del possesso della Certificazione Verde ( Green Pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro, formazione o di volontariato”.
Le disposizioni “si applicano durante l’attività lavorativa all’interno ed all’esterno dell’azienda”. La procedura deve essere predisposta in applicazione delle disposizioni vigenti ed indicare “le modalità operative per gli incaricati al controllo”.
Indichiamo in breve i compiti e le responsabilità in merito alla procedura:
Istruzioni operative per le modalità operative di controllo
Forniamo infine alcune indicazioni operative:
Si segnala che IC “non ha potestà di richiedere documento d’identità a IN che l’ha esibito per verificare la corrispondenza con il nome riportato su green pass; ciò a meno che non vi siano incongruenze legate al sesso o alla data di nascita indicata sul green pass. Ovvero il documento di identità deve essere richiesto nel caso in cui (a titolo non esaustivo):
Continuiamo con le indicazioni operative:
Inoltre:
Altresì DL/IC non deve chiedere a IN:
Si sottolinea ancora che l’unica informazione che il DL/IC deve richiedere e gestire “è se IN è dotato al momento di green pass o meno”. Non può quindi chiedere se il green pass in possesso “è stato rilasciato a seguito di (a titolo non esaustivo): vaccinazione, guarigione, test rapido ecc.. DL, o chi per esso, non può chiedere a IN se vaccinati, se possono/vogliono vaccinarsi ed eventuali motivazioni per evitare situazioni discriminatorie legate alle diverse convinzioni personali e/o alle condizioni di salute di IN. L’obiettivo delineato è quello di tutelare la privacy di coloro che non vogliono/non possono vaccinarsi a causa di patologie preesistenti o condizioni di salute non idonee”.
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